La Legge nazionale 363/2003 ad oggi in vigore VIETA DI RISALIRE LE PISTE quando gli impianti sono aperti. La legge 24 dicembre 2003 n.363 afferma che (Art.22), le regioni devono adeguarsi alla nuova legge entro sei mesi dall'entrata in vigore - ovvero luglio 2004 - (al massimo solo in maniera più restrittiva) e stabilire l'ammontare delle sanzioni tra un minimo di 20 ed un massimo di 250Euro (comprese regioni e province a statuto speciale). Per tutte le regioni e province prive di specifico regolamento vale la legge nazionale 363/2003 ed è quindi vietata la risalita delle piste con qualsiasi mezzo ad impianti aperti eccettuato per motivi di urgenza o previa autorizzazione dei gestori degli impianti. In tali regioni sarebbe possibile percorrere le piste ad impianti chiusi. Il Ministro Roberto Castelli si è personalmente impegnato per raggiungere una soluzione in tempi brevi. L'On. Gianantonio Arnoldi si è impegnato a presentare un emendamento. Grazie all'interessamento ed alla sensibilità di alcuni politici l'eventuale modifica della legge nazionale 363 che avrebbe richiesto normalmente tempi molto lunghi (anni) sarà a breve una realtà. Si attende a breve l'emendamento della legge 363/2003 con il divieto di risalire le piste dalle 10 all'orario di chiusura. NB: per la legge 363/2003 la risalita è consentita ad impianti chiusi.
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Ciao buona montagna a tutti. Valter
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