A proposito questa sera l’emittente televisiva locale VCO durante il telegiornale delle 19,30 ha messo in onda un servizio, dedicato al Devero, con relativa intervista al gestore di un ristorante di Crampiolo, dove il giornalista è salito a Crampiolo comodamente in motoslitta. Probabilmente questo rientra nella regolamentazione per il transito di mezzi motorizzati all’Alpe Devero emesso dal Comune di Baceno, complimenti, bella pubblicità chissà se il giornalista era uno sciatore o un scialpinista !!!! D. C. C. n. 18 del 18.07.2006 REGOLAMENTAZIONE PER IL TRANSITO DI MEZZI MOTORIZZATI ALL’ALPE DEVERO PREMESSO che in Comune di Baceno trovasi la località Alpe Devero/Crampiolo, di particolare pregio paesaggistico ed ambientale, istituita come area di salvaguardia del parco Veglia Devero con legge regionale n° 50/90 RILEVATO che ai fini di tutela e salvaguardia dell'ambiente l' Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno regolamentare il transito dei mezzi motorizzati in detta località; sin dal 1991 con un proprio regolamento integrato e aggiornato nel 1995; Viste le norme di attuazione del piano paesistico della Zona di Salvaguardia; VISTA la L,R 02,11.1982, n. 32; VISTA la L. 24.11.1981, n. 689; Vista la L. 45/89; VISTA la L.R. 50/90 Visto il D.lgs 267/2000 Visto il decreto legislativo 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto decreto approvato con D.P.R. 16/12/1992 N° 495; Rilevata la necessità di apportare le necessarie modifiche alla regolamentazione del transito che scaturissero dall’analisi attenta delle varie esigenze presenti, mutate nel corso degli anni, è stata appositamente istituita una commissione Comunale e sulla base delle indicazioni da essa fornite è stato predisposto il presente documento. art. 1 CIRCOLAZIONE CON MEZZI MOTORIZZATI 1. all’interno della Zona di Salvaguardia la circolazione dei veicoli a motore intesa come il transito, la fermata e la sosta dei veicoli motorizzati è vietata (h 00 - h 24) tutti i giorni compresi i festivi, ivi compreso su terreni privati, fatta eccezione per i mezzi muniti di permesso di circolazione, temporaneo o annuale, rilasciato dal Comune ai soggetti autorizzabili in base ai criteri ed alle condizioni indicate negli articoli successivi, che possono transitare ed, eventualmente, sostare, ove la sosta ed il transito non siano comunque vietati da altri provvedimenti prescrittivi, 2. non necessitano di autorizzazione e sono esclusi dal divieto: - i veicoli appartenenti ai servizi di pronto soccorso, guardia medica, protezione civile, antincendio, di pubblica sicurezza, degli organi di polizia locale e statale, individuati dai contrassegni d’istituto; - i mezzi impiegati per interventi di emergenza su linee e impianti di pubblica utilità, (telecomunicazione, erogazione acqua ed energia); - Mezzi adibiti al trasporto pubblico di cose e/o persone concessionari del servizio all’interno dell’area protetta; - Mezzi adibiti al servizio pubblico di raccolta rifiuti; - Mezzi del Comune di Baceno e dell’Ente Parco individuati dai contrassegni di appartenenza, per esigenze di servizio all’interno dell’area protetta; - Mezzi di imprese esecutrici di lavori di pubblica utilità appaltati direttamente dal Comune, se in numero non superiore a due, preventivamente notificati e nel rispetto dei limiti tecnici strutturali previsti per il transito e nel rispetto dei limiti di circolazione. 3. Tutti i mezzi dovranno comunque procedere a velocità moderata, tale da non arrecare disturbo ai fruitori della Zona di Salvaguardia, (10 km/h in prossimità di abitazioni – 30 km/h sul resto del percorso) fatta eccezione per i mezzi di soccorso e antincendio in servizio. 4. Tutti coloro che saranno in possesso di regolare autorizzazione potranno transitare all’interno dell’area esclusivamente lungo le strade di uso pubblico, ivi comprese le strade vicinali, le piste agro silvo pastorali individuate da apposita cartografia, nonché sui percorsi individuati dall’amministrazione Comunale con apposito provvedimento. 5. E’ vietato all’interno della Zona di Salvaguardia compiere percorsi fuoristrada; tuttavia brevi percorsi sono consentiti, qualora accessibili, solo al fine di raggiungere la sede dell’attività turistico ricettiva, il cantiere, il luogo pertinente, in relazione alle esigenze di servizio dell’attività da svolgere. 6. L’accesso e la circolazione con mezzi motorizzati nelle aree di proprietà privata sono altresì vincolati al rispetto dei diritti di proprietà 7. Per gli interventi edilizi si farà riferimento all'esistenza del permesso di costruire, e/o delle abilitazioni previste in materia. 8. L’autorizzazione non esonera dall’essere comunque in regola con tutte le norme previste dal Codice della Strada per la circolazione dei veicoli 9. In caso di lavori consistenti con transito anche di mezzi pesanti, l'Amministrazione Comunale si riserva di formulare apposita convenzione con le Imprese e di richiedere adeguata cauzione fideiussoria., in ragione del tipo di veicoli utilizzati, percorso da seguire e numero di viaggi da effettuare. 10 Le violazioni alle norme di cui ai comma 1, 3 e 5 del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 25 a € 250 11 Le violazioni alle norme di cui ai commi 3 o 5 del presente articolo commesse da soggetti comunque sprovvisti di autorizzazione di circolazione comportano la sanzione amministrativa da € 50 a € 300 12 Il Sindaco, in caso di esigenze particolari e debitamente motivate, potrà rilasciare autorizzazioni nominative scritte ed a termine. in deroga al presente regolamento art. 2 SOGGETTI AUTORIZZABILI a) IMPRESE, DITTE, ARTIGIANI, L' Autorizzazione sarà rilasciata ad imprenditori operanti nella Zona di Salvaguardia per accesso all’area di cantiere con il proprio mezzo di lavoro. Per l'esecuzione di lavori negli alpeggi circostanti la zona Devero e Crampiolo, ovvero in altri luoghi disagevoli, l’Amministrazione Comunale potrà autorizzare il transito fino a n° 2 (due) motoveicoli tipo “trial” per impresa, valutato a discrezione dell' Amministrazione Comunale, da utilizzarsi nel periodo di esecuzione del lavoro per il trasporto di persone e materiale. Il transito non dovrà avvenire all'interno dei centri abitati salvo che per il trasferimento e comunque a velocità moderata (vedi art. 1 comma 3). Può essere concessa autorizzazione temporanea a ditte, imprese, artigiani, che pur non operando normalmente all’interno della Zona di Salvaguardia debbano accedere occasionalmente con il proprio mezzo, per consegnare materiale edile, mobilio, elettrodomestici, attrezzature varie o per eseguire interventi di riparazione o manutenzione su impianti tecnologici ecc. Non sono ammessi fra i motoveicoli autorizzabili quelli tipo “quadriciclo”. b) PRIVATI IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE/PERMESSO DI COSTRUIRE/D.I.A. Ai titolari di permesso di costruire, autorizzazione, d.i.a., può essere concessa autorizzazione per il transito, esclusivamente con trattori, per la durata dei lavori, con le limitazioni di periodo ed orari evidenziati in seguito. c) TRANSITO IMPRENDITORI TITOLARI DI ATTIVITA’ TURISTICO/COMMERCIALE E AGRICOLA L'autorizzazione sarà rilasciata esclusivamente ad imprenditori titolari di attività turistico/commerciale e agricola con sede nella Zona di Salvaguardia o nel territorio del Parco, con il mezzo aziendale riferito all’attività. Sarà consentito, sempre previa autorizzazione, il transito di un massimo di n. 2 (due) : motoveicoli tipo “trial” per ogni casata; il motoveicolo non potrà essere utilizzato negli abitati di Crampiolo e Devero, se non che per i trasferimenti. Non sono ammessi fra i motoveicoli autorizzabili quelli tipo “quadriciclo” d) TRANSITO AGRICOLTORI PART TIME I trasporti connessi con le attività agricole potranno essere effettuati con trattore da tutti coloro che svolgono attività agricola part-time, e dovranno essere comunque autorizzati. ai sensi dell’art. 1 Il transito dei mezzi sarà consentito nei periodi corrispondenti alle operazioni agricole. e) TRANSITO PROPRIETARI DI ABITAZIONE A tutti i proprietari di abitazioni site nella Zona di Salvaguardia e nel territorio del Parco che dispongono di trattori potrà essere concessa un numero massimo di 4 (quattro permessi giornalieri gratuiti a stagione). Eventuali altre richieste saranno soggette a pagamento come da tariffario allegato. f) PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI, AZIENDE, ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI Ad aziende quali ASL., ARPA ecc, con i veicoli individuati da evidenti simboli sulla carrozzeria; ad associazioni quali, pro-loco, gruppo alpini, associazione allevatori, pescatori ecc.; ai consorzi di DEVERO e CRAMPIOLO, potranno essere rilasciate autorizzazioni temporanee legate ad esigenze specifiche da eseguirsi all’interno dell’area protetta, da valutare in sede di rilascio del permesso di circolazione anche al fine di valutare eventuali deroghe ai limiti di circolazione, g) SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (telecomunicazioni, erogazione acqua, energia) Ai concessionari dei servizi pubblici essenziali, con veicoli individuati da evidenti simboli sulla carrozzeria, impiegati nella normale attività d’istituto, (controlli, manutenzioni ecc,) potranno essere rilasciate autorizzazioni annuali, anche in forma cumulativa, indicanti tutti i veicoli che appartengono ai medesimi con un numero limite di accesso contemporaneo non superiore a n° 2 veicoli. art. 3 SOSTA E PARCHEGGIO DEI VEICOLI 1. I veicoli dovranno sostare possibilmente in luogo defilato rispetto alla viabilità principale ed al transito pedonale, affinché siano meno visibili., es. ( all’interno dei cantieri, nascosti dai fabbricati ecc. ), 2. In ogni caso i veicoli dovranno essere collocati in modo da non costituire intralcio alla circolazione di altri veicoli e/o dei pedoni. 3.I veicoli dovranno essere collocati nei pressi dei luoghi ove si svolgono le attività, o comunque nei luoghi pertinenti in relazione all’attività contingente da svolgere; collocazioni diverse dovranno essere concordate ed approvate dall’autorità Comunale, ovvero, qualora ritenuto opportuno, ai fini del comma 1, potrà essere vietata la sosta. 4. I veicoli adibiti a trasporto pubblico potranno circolare nei periodi e negli orari individuati dalla giunta comunale con apposito provvedimento. 5. La sosta è altresì vietata ai veicoli per cui l’accesso è consentito solo per operazioni di carico/scarico. 6. Il parcheggio e la sosta di veicoli all’interno della Zona di Salvaguardia sono vietati, anche su terreno privato, a tutti i veicoli sprovvisti di permesso di circolazione; alla domenica e festivi anche per i veicoli autorizzati per i quali è disposto il divieto di circolazione permanente, ad eccezione dei trattori e mezzi d’opera e salvo eventuali mezzi autorizzati dal Sindaco in deroga. 7. Le violazioni alle norme del 2° comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 25 a € 250 e nei casi di maggiore gravità la rimozione del mezzo 8. Le violazioni alle norme di cui ai comma 3°, 5° e 6° del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 25 a € 250. 9. Le violazioni alle norme di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo commesse da soggetti comunque sprovvisti di autorizzazione di circolazione comportano la sanzione amministrativa da € 100 a € 500 10. La sosta nei giorni festivi con veicoli comunque sprovvisti di autorizzazione di circolazione comportano la sanzione amministrativa da € 100 a € 500 art. 4 LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE 1. La circolazione dovrà avvenire in stretta relazione alle esigenze di lavoro o servizio da svolgere all’interno dell’area ed i mezzi non potranno essere utilizzati per una mobilità non pertinente a tali attività o al di fuori dei percorsi eventualmente prescritti. 2. La circolazione è altresì vietata, anche ai soggetti muniti di permesso di circolazione, nei giorni seguenti e/o nelle fasce orarie indicate: ALTA STAGIONE (20/06 al 18/09) Domenica e giorni festivi: - DALLE 09.00 ALLE 18.00 per i titolari di attività turistico commerciali e gli agricoltori e per i privati in possesso di licenza edilizia autorizzati con trattori; - DALLE 00.00 – ALLE 24.00 per tutte le restanti categorie ad eccezione dei mezzi adibiti a trasporto pubblico che effettueranno servizio negli orari e modalità prestabilite; Sabato, prefestivi e periodo di ferragosto identificabile ogni anno con provvedimento della Giunta (per tutte le categorie) : DALLE 12.30 ALLE 17.00 e DALLE 18.00 ALLE 24.00 Sono esclusi dalle limitazioni suddette gli agricoltori per lo svolgimento delle attività di mungitura e fienagione. BASSA STAGIONE (dal 15/05 al 19/06 dal 19/09 al 30/10) Domenica e giorni festivi - DALLE 09.00 ALLE 17.00 per i titolari di attività turistico commerciali e per i privati in possesso di licenza edilizia autorizzata con trattori. - DALLE 00.00 ALLE 24.00 per tutte le restanti categorie ad eccezione dei mezzi adibiti a trasporto pubblico che effettueranno servizio negli orari e modalità prestabilite; libero gli altri giorni.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 25 a € 250; 4. La circolazione nei giorni festivi da parte di soggetti comunque sprovvisti di autorizzazione di circolazione comportano la sanzione amministrativa da € 100 a € 500; 5. In via transitoria, solo per gli operatori turistici, in attesa dell’ottimizzazione del servizio pubblico di trasporto, non vigono le limitazioni sopraelencate. art. 5 LIMITAZIONI TECNICHE STRUTTURALI In via transitoria, il limite di massa a pieno carico, (indicata dalla carta di circolazione tara + portata) è il seguente: 200 q.li dalla sbarra fino al bivio per Crampiolo e fino agli impianti di sci; 100 q.li sugli altri percorsi. Tali limiti sono subordinati alle determinazioni dei collaudi dei ponti in località “ai Ponti” e “Buscagna”, in itinere. art. 6 TRANSITO INVERNALE 1. Nel periodo invernale le strade coperte da neve sono da considerare inagibili al transito dei veicoli normalmente autorizzati, al fine di consentirne l’uso con sci di qualsiasi tipo, con racchette da neve ecc. 2. E’ vietato l’accesso e la circolazione con motoslitte, battipista, cingolati da neve e simili all’interno della Zona di Salvaguardia e nel territorio del Parco, ivi comprese le strade, su terreno coperto da neve, fatta eccezione per i mezzi muniti di permesso di circolazione rilasciato dal Comune ai soggetti autorizzabili in base ai criteri ed alle condizioni indicate negli articoli successivi, 3. Sono esclusi dal divieto e non necessitano di autorizzazione: -i mezzi utilizzati per ragioni di pubblico soccorso, vigilanza e per le attività connesse alla gestione delle piste da sci, o dei percorsi pedonali, nel caso dei mezzi battipista limitatamente al loro uso su piste da sci e sui tracciati delle sciovie i mezzi adibiti al trasporto pubblico di cose e/o persone concessionari del servizio all’interno della area protetta. 4. L’uso di tali mezzi è consentito a condizione della presenza, anche sulle strade, di adeguato manto nevoso, 5. Potranno essere concesse limitatamente agli imprenditori titolari di attività turistico - commerciali e di servizi pubblici essenziali, autorizzazioni all'uso di motoslitte, battipista, cingolati da neve e simili, per trasporti inerenti la propria attività, per far fronte alle esigenze di pronto intervento. 6. I mezzi dovranno procedere a velocità moderata. 7. I mezzi autorizzati dovranno utilizzare i percorsi individuati con apposito provvedimento dalla giunta comunale, corrispondenti alle strade coperte da neve, ed è pertanto vietato il transito “fuoristrada”; tuttavia brevi percorsi sono consentiti agli autorizzati, qualora accessibili, solo al fine di raggiungere la sede dell’attività turistico ricettiva, il luogo pertinente, in relazione alle esigenze di servizio dell’attività da svolgere. 8. Il transito da e per CRAMPIOLO viene indirizzato attraverso la località “Vallaro” dal momento in cui il manto rende impraticabile il “percorso di Strevo”. 9. La violazione alle norme di cui al comma 2 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 50 a € 300 10. La violazione alle norme di cui al comma 6, 7 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 25 a € 250 11. Le violazioni alle norme di cui al comma 6 o 7 del presente articolo commesse da soggetti comunque sprovvisti di autorizzazione di circolazione comportano la sanzione amministrativa da € 150 a € 500 Art. 7 TRASPORTO PUBBLICO E’ istituito e regolamentato dall’amministrazione comunale, con apposito bando, un servizio di trasporto pubblico di persone e cose all’interno della Zona di Salvaguardia, nei percorsi evidenziati con apposito provvedimento e con le seguenti modalità: indicativamente dal 15 maggio al 31 ottobre con mezzo elettrico o similare e con trattore autorizzato a disposizione della ditta concessionaria del servizio – indicativamente dal 1° dicembre al 30 aprile con gatto delle nevi o similare e motoslitta a disposizione della ditta concessionaria del servizio. I veicoli adibiti a trasporto pubblico potranno circolare nei periodi e negli orari individuati della Giunta Comunale con apposito provvedimento. art. 8 VELIVOLI A MOTORE 1. Su tutto il territorio dell’area di salvaguardia è vietato l’atterraggio ed il sorvolo a bassa quota di velivoli a motore, nonché il carico e scarico di merci e/o persone mediante atterraggio 2. L'uso dell'elicottero potrà essere autorizzato per l'esecuzione di lavori in zona, accertata l'impossibilità di accedervi con altri mezzi. 3. Sono esclusi dal divieto di cui al 1 comma: a) mezzi impiegati nelle operazioni di soccorso, vigilanza ed antincendio e quelli delle pubbliche amministrazioni in servizio; b) mezzi autorizzati dall’Ente Parco, o dal Comune, per l’esecuzione di lavori o trasporti altrimenti non attuabili c) mezzi comunque impiegati per lavori pubblici o di pubblica utilità d) mezzi autorizzati dal Comune in caso di interruzione della viabilità lungo la strada Goglio – Devero, per il trasporto delle persone a valle. 4. E’ altresì vietato l’utilizzo di velivoli rientranti nella categoria della modellistica a motore 5. Potrà altresì essere autorizzato per voli turistici/culturali, di studio e per il trasporto di persone da Valle a Devero 6. La presente materia è regolata da Decreto del Ministro dei Trasporti 10 marzo 1988. 7. La violazione alle norme di cui comma 1 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 100 a € 500 8. Le violazioni alle norme di cui comma 4 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 100 a € 500 art. 9 PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE 1. L’osservanza delle procedure dei criteri e delle modalità di richiesta stabilite dal presente regolamento costituiscono comunque condizione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni 2. L' Amministrazione Comunale consentirà, con apposita autorizzazione di circolazione, rilasciata dal Sindaco, il transito all'interno della Zona di Salvaguardia. 3. Permessi temporanei giornalieri potranno essere rilasciati anche dal personale amministrativo del Comune specificatamente delegato, ai soggetti autorizzabili, nel rispetto del regolamento. 4. Gli aventi diritto dovranno richiedere agli uffici del Comune, l’autorizzazione del mezzo con il quale intendono accedere alla Zona di Salvaguardia, fornendo il numero di targa dell’automezzo, nonché i dati del richiedente e la categoria di appartenenza il periodo di transito ecc., anche per il tramite di eventuale committente, o incaricato, anche per più soggetti autorizzabili. 5. Gli aventi diritto potranno fornire dati di più veicoli che eventualmente ed alternativamente potrebbero essere impiegati per le esigenze di lavoro, peraltro il permesso sarà valido esclusivamente per un numero determinato di veicoli che contemporaneamente potranno accedere o sostare all’interno dell’area; normalmente tale numero non può essere superiore a 2; da tale computo sono esclusi i trattori, i mezzi d’opera ed i motoveicoli. 6. Al fine di semplificare la procedura verrà predisposta apposita modulistica e appositi identificativi. 7. Le autorizzazioni stagionali o annuali si intendono limitate all'anno solare e dovranno essere rinnovate ogni anno. e potranno essere rilasciate ad imprese, ditte , artigiani che operano abitualmente nella Zona di Salvaguardia, agli imprenditori titolari di attività turistico commerciali, agli agricoltori o ad altre categorie che abitualmente e per tutta la stagione debbano accedere all’interno dell’area 8. Le autorizzazioni temporanee hanno validità per il periodo temporale in esse indicate. 9. Potranno essere autorizzati transiti temporanei a data da destinarsi, non indicando nel provvedimento il giorno o il periodo di transito, perché non ancora conosciuto, ma subordinando il medesimo all’abilitazione della tesserà solo nel momento in cui verrà comunicato. 10. Il titolare di autorizzazione dovrà versare al Comune una tariffa di circolazione stabilita dal Consiglio Comunale, secondo la tabella A allegata, che potrà essere annualmente aggiornata, con provvedimento della Giunta Comunale 11. Detto contributo incassato sarà poi devoluto ai consorzi Devero e Crampiolo al fine di sensibilizzare l’utilizzo del servizio di trasporto pubblico appositamente istituito e consentire interventi di manutenzione sulla viabilità interna. 12. In caso di lavori consistenti con transito anche di mezzi pesanti, l'Amministrazione Comunale si riserva di stipulare apposita convenzione con le Imprese, prima di rilasciare l’autorizzazione. 13. Ai soggetti autorizzati con permesso annuale verrà consegnato un permesso di circolazione che indicherà il n° di targa dei veicoli autorizzati, il periodo di validità ed eventuali prescrizioni, da tenere sul mezzo ed esibire in caso di controllo da parte del personale di vigilanza 14. Ai soggetti autorizzati con permesso temporaneo verrà apposta l’autorizzazione in calce al modulo di richiesta da tenere sul mezzo ed esibire in caso di controllo da parte del personale di vigilanza. 15. Nel caso in cui i mezzi autorizzati vengano sostituiti con altri, sarà necessario richiedere un nuovo permesso per quei veicoli, fatto salvo quanto già versato come tariffa di circolazione, ove dovuta, altrimenti il veicolo verrà considerato sprovvisto di autorizzazione. 16. In caso di sostituzione temporanea, (pochi giorni), di veicoli regolarmente autorizzati, a causa di forza maggiore, (avaria, ecc), o per esigenze specifiche, si dovrà richiedere un nulla osta alla sostituzione, anche direttamente all’ufficio di polizia municipale, indicando i dati del nuovo mezzo. 17. Ai soggetti autorizzati verrà rilasciata una tessera magnetica che consente l’apertura della sbarra posta all’ingresso della Zona di Salvaguardia e apposito simbolo identificativo da esporre sul mezzo; 18. La tessera verrà rilasciata normalmente in n° 1 di una per soggetto autorizzato ed abilitata per il periodo di durata dell’autorizzazione, con le limitazioni per le categorie che lo prevedono. 19. La tesserà viene venduta, nel caso di autorizzazioni stagionali, o temporanee superiori al mese e pertanto non dovrà essere restituita. 20. Nel caso di autorizzazioni temporanee al momento del rilascio verrà richiesta una cauzione a garanzia della restituzione che verrà incamerata qualora la tessera non venga riconsegnata entro una settimana del termine della validità. 21. Potranno eventualmente acquistare la tesserà coloro i quali debbano accedere temporaneamente, ma con carattere di ricorrenza all’interno dell’area, in tal caso la tessera non dovrà essere restituita e verrà abilitata di volta in volta a seguito del rilascio delle autorizzazioni temporanee 22. A giudizio e a discrezione del Comune potranno essere rilasciate più tessere ad uno stesso soggetto, in ragione del numero di veicoli autorizzati, al tipo di lavoro da eseguire, località da raggiungere ecc. 23. In caso di smarrimento, può essere rilasciata una nuova tessera al soggetto autorizzato, previo pagamento della nuova tessera, e contestualmente si procederà alla disabilitazione della tessera smarrita 24. Le tessere non saranno abilitate e pertanto non funzioneranno nei giorni festivi, per fornitori, ditte, imprese e artigiani, salvo eventuali e specifiche deroghe supportate dal rilascio dell’autorizzazione 25. E’ consentito, con provvedimento della Giunta Comunale, la sostituzione o la modifica del sistema di limitazione all’accesso (sbarra) con altri sistemi di limitazione o di controllo dell’accesso qualora ritenuti più efficaci, efficienti, sicuri ecc., anche in funzione di un utilizzo invernale, ancora non attuabile art. 10 ALTRE SANZIONI - PROCEDURE AMMINISTRATIVE 1. In caso di inadempienza del presente regolamento potrà essere revocata l’autorizzazione concessa e disabilitata la tessera magnetica. 2. La circolazione con veicoli indicati nell’autorizzazione, ma eccedenti il numero fissato, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 25 a € 250, per ogni veicolo in più rispetto a quelli consentiti. 3. I veicoli non autorizzati rinvenuti all’interno dell’area potranno essere eventualmente rimossi. 4. In caso di transito o sosta con veicoli non autorizzati, qualora il trasgressore su invito dell’agente accertatore, non provveda prontamente e volontariamente a ricondurre il veicolo fuori dall’area, la somma prevista in misura ridotta per la violazione commessa e aumentata sino al triplo. 5. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al capo I della legge 24/11/1981 n° 689
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