PARCO NAZIONALE
ValGrande
regolamento per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna protetta nel territorio del parco nazionale val grande
Approvato con delibera di Consiglio Direttivo n.22 del 17 dicembre 2003. Delibera divenuta esecutiva in data 10 marzo 2004.
Ente Parco Nazionale Val Grande
Istituito con D.P.R. del23.11.1993 Sede operativa: Via S.Remigio, 19 - 28922 Verbania Pallanza (V.C.O.) - Italia - Tel. 0323.557960 –
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REGOLAMENTO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA PROTETTA NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE VAL GRANDE
Art. 1 – Finalità – Il presente regolamento nelle more di approvazione del Regolamento del Parco di cui all’art.11 della L.394/91, disciplina, ai sensi dell’art.15, comma 4, della stessa Legge, le modalità per l’accertamento, la valutazione e la liquidazione dell’indennizzo dei danni provocati alle colture dalla fauna selvatica protetta all’interno del territorio del Parco Nazionale della Val Grande con esclusione degli animali predatori, degli animali domestici oltre che animali quali topi e talpe.
Art. 2 – Indennizzo –Hanno diritto all’indennizzo i proprietari, possessori o conduttori per legittimo titolo, dei terreni adibiti a coltivazioni ricadenti nel perimetro del Parco. L’indennizzo è determinato sulla base dei principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l’entità del danno accertato dal Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale della Val Grande e saranno calcolati in base agli effettivi danni subiti, fissati dai mercuriali della Camera di Commercio I.A.A. del V.C.O. o altra documentazione ufficiale avente pari valore. Per le colture danneggiate viene determinata una soglia minima, o franchigia, corrispondente al 5% al disotto della quale il danno viene considerato naturale e ricompreso nel normale rischio d’impresa. Non saranno oggetto di indennizzo i danni la cui stima sia stata accertata inferiore ad Euro 50,00. L’indennizzo di cui al presente regolamento non è cumulabile con altre forme di indennizzo per lo stesso motivo percepito e non potrà essere superiore ad un tetto massimo di Euro 1100,00. Non sono ammessi a risarcimento i danni a colture di particolare pregio a carattere intensivo per le quali non siano state adottate misure di protezione concordate d’intesa con l’Ente Parco e alle quali l’Ente potrà eventualmente concorrere finanziariamente. Per la valutazione del danno di colture particolari per le quali il CTA-CFS non sia in grado di attribuire un valore certo il Parco Nazionale Val Grande provvederà alla valutazione da parte di una apposita Commissione con tecnici dotati di specifica professionalità. Detta Commissione interverrà anche in caso di contraddittorio fra i richiedenti il rimborso che contestano la valutazione del danno ed il Parco. Nel contraddittorio sarà presenta anche un rappresentante il CTACFS.
Art. 3 – Compiti del Coordinamento Territoriale per l’Ambiente – Al Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, che opera avvalendosi anche dei Comandi Stazione Forestali dipendenti, è affidato il compito di redigere il verbale di accertamento dell’evento dannoso, certificarne la causa, procedere alla valutazione del danno e trasmettere la documentazione alla Direzione dell’Ente per le procedure di risarcimento. L’accertamento sarà effettuato nel minor tempo possibile dalla denuncia e comunque entro il termine minimo consentito affinché i danni siano rilevabili. Il verbale di accertamento, la valutazione del danno e la relativa documentazione sono trasmessi all’Ente Parco di norma entro 30 giorni dalla denuncia del danno salvo casi di effettivo impedimento di cui sarà data notizia all’Ente Parco con la massima urgenza. La documentazione contiene anche delle indicazioni utili al controllo o limitazione di ulteriori danni futuri. Il verbale va compilato e trasmesso anche in caso di non rilevanza economica del danno; in tal caso sarà considerato negativo.
Art. 4 – Misure di prevenzione – L’Ente può finanziare, ai sensi del comma 7 dell’art.15 della legge 394/91, con specifici contributi, le spese per la realizzazione delle azioni secondo le indicazioni fornite dal Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, al fine di eliminare o ridurre lo stato di rischio di danno al patrimonio agro-forestale e zootecnico, causate dalla fauna selvatica; la loro realizzazione diviene obbligatoria per l’interessato una volta che il contributo richiesto sia stato accordato. A tal fine i verbali di cui al successivo art.6 con le relative proposte di indennizzo debbono contenere, ove applicabili, indicazioni di interventi utili al controllo o alla limitazione di ulteriori danni. L’effettiva erogazione dei fondi avverrà al saldo e dopo l’approvazione, da parte dell’Ente Parco, del Consuntivo comprovato delle spese vistato dal Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato.
Nessun risarcimento spetta a coloro che, pur avendo inoltrato richiesta di risarcimento nei modi e nei tempi prescritti, non hanno provveduto in toto ad adottare i sistemi protettivi suggeriti dall’Ente Parco in occasione di precedenti richieste danni. Non sono ammessi risarcimenti per spese di ripristino già sostenute anche se documentabili. Gli interventi per i quali è ammessa la possibilità di usufruire dell’aiuto finanziario sono quelli della recinzione elettrica anti-cinghiali, nel rispetto delle norme sulla sicurezza; l’intervento è soggetto ad autorizzazione rilasciato da questo Ente.
Art. 5 – Denuncia – La denuncia del danno deve essere effettuata dall’interessato agli uffici dell’Ente Parco Nazionale entro le 24 ore successive alla scoperta del danno. La denuncia deve essere effettuata impiegando uno degli appositi moduli, in carta libera, messi a disposizione dal Parco e reperibili anche presso i Comuni e i Comandi Stazione CFS del Parco ed anche nei punti informazione e deve contenere tutti gli elementi in esso indicati, oltre al certificato catastale indicante foglio e particella, ovvero autocertificazione riportante gli stessi dati. La denuncia deve altresì contenere l’attestazione che il danneggiato non ha avanzato eguale richiesta di indennizzo ad altro ente e che da questo non abbia ricevuto alcun indennizzo. E’ opportuna la partecipazione del danneggiato alla visita sopralluogo da parte degli incaricati all’accertamento. In caso di danno alle colture il danneggiato deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico sulla coltura danneggiata per almeno cinque giorni successivi alla denuncia, al fine di consentire l’accertamento del danno.
Art.6 – Accertamento – Su segnalazione dell’Ente il Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, mediante i Comandi Stazione Forestali dipendenti, redige un verbale contenente i dati della denuncia di cui all’art.5, l’accertamento del danno, la valutazione dell’indennizzo con altre eventuali informazioni ed indicazioni utili a diminuire la vulnerabilità dell’attività danneggiata. In casi particolari tali da richiedere particolari conoscenze e professionalità l’Ente Parco, anche in caso di richiesta da parte del CTA, potrà avvalersi, previa convenzione, di tecnici abilitati di comprovata esperienza nel settore. Qualora il danneggiato sottoscriva per accettazione il verbale, ricevendone copia, questo costituisce proposta formale e motivata di indennizzo salvo eventuali correzioni da apportare nella fase successiva all’istruttoria, che saranno comunicati all’interessato. Il Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato può acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nella domanda anche con richiesta da inviare con raccomandata a/r al danneggiato. Questi deve ottemperare entro 10 giorni dalla data del ricevimento della raccomandata. In caso di inottemperanza la domanda è respinta. L’Ente Parco si riserva la facoltà di disporre delle colture e dei prodotti danneggiati anche per un eventuale loro impiego per la campagna alimentare a favore della fauna protetta. Il verbale stilato in sede di accertamento avrà efficacia trascorsi giorni venti senza che il Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato abbia richiesto ulteriori notizie con le suddette modalità, fermo restando le eventuali correzioni in fase istruttoria.
Art. 7 – Valutazione – I danni alle colture sono calcolati sulla base di indagini di mercato comparative o sulla base di valori fissati dai mercuriali della Camera di Commercio I.A.A. del V.C.O. o altro così come indicato al precedente art.2. La valutazione del danno deve essere eseguita di norma entro i cinque giorni successivi alla ricezione della denuncia.
Art. 8 – Liquidazione – L’Ente Parco liquida l’indennizzo all’avente diritto entro 90 giorni dall’evento dannoso, comunque entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione relativa da parte del Coordinamento Territoriale per l’Ambiente de Corpo Forestale dello Stato.
In caso di carenze di fondi gli indennizzi sono liquidabili entro il primo trimestre dell’esercizio successivo.
Art. 9 – Norme transitorie e finali – I danni debitamente richiesti ed accertati e non indennizzati nel corso del 2003 per mancanza della presente disciplina sono indennizzati nelle misure che saranno indicate in apposito atto del Consiglio Direttivo e rimborsate entro 90 giorni dalla esecutività del provvedimento. Le misure indicate all’art.2 del presente regolamento quale tetto minimo e massimo dell’indennizzo possono essere aggiornate con deliberazione della Giunta Esecutiva.
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