Con riferimento particolare alla gita del 13 agosto 2006 alle cornette di Camposecco, voglio complimentarmi per le meravigliose immagini dedicate agli stambecchi che puntualmente il caro amico Flavio, offre agli appassionati della montagna e della natura, purtroppo l’unica nota stonata come evidenziato nella descrizione della foto (purtroppo Jack rincorre uno stambecco e in pochi istanti sono spariti tutti..) è il disturbo arrecato alla tranquillità degli animali dal cane compagno dell’escursione. Ovviamente non voglio creare polemica o essere male interpretato, anche il sottoscritto è proprietario di un pastore tedesco, e sono profondamente affezionato, purtroppo considerate le immagini, non apprezzo assolutamente l’inseguimento agli stambecchi operato dall’amico Jack, se il cane non è adeguatamente capace di mantenere una condotta corretta, deve essere tenuto al guinzaglio dal proprietario (ed in alcune escursioni tenuto a casa), gli animali selvatici sono nel proprio ambiente naturale, ed hanno il pieno diritto di vivere tranquilli, a volte la Nostra presenza crea fastidio, figuriamoci un cane incontrollato quanto danno possa creare! In alcune escursioni, i cani incontrollati sono fonte di pericolo anche per gli escursionisti, ricordo di una salita alla Punta Terrarossa, di essere stato sfiorato da una scarica di sassi provocata dal cane di un amico partecipante a quell’ascensione. Non tutti sono fortunati come l’amico Carlo, gestore del sito http://www.nelcuoredellealpi.com/ ad essere accompagnati, da un cane meraviglioso e ben condotto come Chicca! Forse in alcune occasioni di particolari condizioni ambientali, per l’incolumità degli escursionisti, e dei cari compagni cani, conviene anche se con dispiacere lasciarli tranquilli a casa! Inoltre vista la Legge regionale del Piemonte, di cui riporto in particolare: CHIUNQUE DETENGA ANCHE TEMPORANEAMENTE CANI DI QUALSIASI RAZZA DEVE PROVVEDERE AL TATUAGGIO A NORMA DELLA VIGENTE LEGISLAZIONE “E DEVE ADOPERASI AFFINCHE’ I CANI STESSI NON ARRECHINO DANNO ALLA FAUNA SEVATICA.”
Legge regionale n. 70 del 4 settembre 1996 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (B.U. 25 Settembre 1996, n. 39) Art. 13. Uso e custodia dei cani. Zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia 3. Chiunque detenga anche temporaneamente cani di qualsiasi razza deve provvedere al tatuaggio a norma della vigente legislazione e deve adoperarsi affinché i cani stessi non arrechino danno alla fauna selvatica. 4. I cani trovati incustoditi in ogni tempo e luogo sono oggetto di cattura da parte degli agenti di vigilanza. La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata comunque, ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina), agli organi di polizia municipale del Comune competente per territorio.
Scusate, sicuramente non tutti condivideranno quanto postato, ma la sicurezza in montagna è basilare, ed anche la fauna selvatica ha diritto di rispetto! Buona montagna a tutti. Valter
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