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Discussione:

Re:Domobianca

Autore:

Valter Comaschi

Data/Ora:

07/03/2007 17:42:38

Concordo pienamente con quanto esposto dall'amico Giuseppe, questi sono i risultati conseguenti dell'emanazione della Legge n° 363 del 24 dicembre 2003 concernente “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”.
Per chi vuole documentarsi riporto integralmente
l'ordinanza del Sindaco di Domodossola, come riportato dal sito ufficiale del Comune di Domodossola.
Buona montagna!
Valter

Ordinanza  n.

Codice di regolamentazione delle piste da sci nel comprensorio sciistico Lusentino Domobianca - Domodossola

IL SINDACO

Premesso che:
-in data 24 dicembre 2003 è stata emanata la Legge n° 363 concernente “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”;
-si è in attesa della pubblicazione da parte della Regione Piemonte di una Legge Regionale in materia di recepimento di quella nazionale;
-l’art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.07.1931 n. 773 attribuisce al Sindaco l’autorità di P.S. e l’adozione di provvedimenti di urgenza;
-risulta necessario disciplinare la fruizione del comprensorio sciistico del Comune di Domodossola – Lusentino Domobianca al fine di mantenere la sicurezza e l’incolumità dei cittadini;
-ai fini della presente ordinanza si considera comprensorio sciistico del comune di Comune di Domodossola – Lusentino Domobianca quella parte di territorio comunale che si estende dalla partenza degli impianti di risalita, sino alla sommità dei medesimi, nonché alle piste da sci predisposte con battitura del manto nevoso e/o tracciatura, delimitate da paline e apposita segnaletica.

Considerato che:
-le piste di sci da discesa sono aperte al transito degli sciatori dall’orario di apertura dei rispettivi impianti di risalita sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura;
-che la presenza sulle piste di segnaletica, piccole pietre e cumuli di neve artificiale, la discontinuità e l’irregolarità del manto nevoso causate da variazioni delle condizioni atmosferiche, dalla battitura, dall’usura giornaliera, dalla caduta di altri sciatori e da una parziale battitura della pista a seguito di nevicata non sono da considerare ostacoli e spetta quindi allo sciatore l’onere di evitarli;
-che l’acquisto del titolo di viaggio implica l’integrale accettazione delle condizioni stabilite dal Regolamento di trasporto a fune di passeggeri e del Regolamento di biglietteria;
-che è fatto divieto di percorrere le piste di sci con mezzi diversi dagli sci, dai monosci e dalla tavola da neve, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste o degli impianti;
-che lo sciatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla segnaletica lungo le piste di sci e alle stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita;
-che lo sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l’incolumità altrui o provocare danno a persone e/o cose;

ORDINA
al Gestore degli impianti

di provvedere alla messa in sicurezza delle piste:
-effettuando la chiusura delle piste da discesa al transito degli sciatori quindici minuti successivi alla chiusura del/degli impianto/i servente/i;
-delimitandole lateralmente con apposita palinatura in modo tale da consentire di seguire i tracciati anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone altresì i bordi destri e sinistri, i punti di accesso e il grado di difficoltà; in alcuni tratti dove le piste sono delimitate naturalmente (scarpate a monte, aree boscate, muri, staccionate) o da elementi di sicurezza posti in aderenza al tracciato, tale palinatura può essere omessa;
-realizzando e mantenendo un franco libero a bordo pista di almeno 3 metri con possibilità di ridurlo a seconda della tipologia del terreno, mediante la rimozione di ostacoli, disboscamento, sfondamento e decespugliamento del tracciato e dei bordi entro il franco minimo di sicurezza;
-rivestendo con adeguate protezioni e all’occorrenza segnalando, gli ostacoli che, anche temporaneamente, non possono essere rimossi dalle piste;
-posando reti, recinzioni a protezione fisse;
-segnalando gli incroci, le eventuali situazioni di pericolo o la chiusura delle piste mediante l’utilizzo di appositi cartelli di obbligo, di divieto o di pericolo e funi bandierate conformi alle norme UNI;
-predisponendo che gli accessi di servizio vengano effettuati con idonei mezzi, previo accordo con il gestore stesso, in orario di chiusura delle piste di sci;
-autorizzando a propria discrezione, al di fuori dell’orario di apertura delle piste, l’uso di idonei mezzi meccanici per raggiungere pubblici esercizi o abitazioni private non altrimenti raggiungibili;
-concordando ed autorizzando preventivamente tracciati di allenamento e/o competizioni sportive;

All’utente sciatore
munito di qualsiasi attrezzatura ammessa, comunque fruitore del comprensorio sciistico del Comune di Domodossola – Lusentino Domobianca il rispetto delle seguenti disposizioni:
-rispetto degli altri: gli utenti delle piste devono comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo e non recare pregiudizio agli altri sia a causa del loro comportamento che del loro materiale;
-controllo della velocità: qualsiasi utente delle piste deve adattare la sua velocità ed il suo comportamento alle proprie capacità personali e anche alle condizioni delle piste, del tempo, allo stato della neve ed alla densità del traffico;
-scelta della direzione da parte di chi si trova a monte: la persona che si trova a monte è nella posizione di poter scegliere una traiettoria: deve quindi sceglierla in modo tale da preservare la sicurezza di qualsiasi persona che si trova a valle; lo sciatore deve altresì evitare di raggiungere piste attraversando zone non aperte alla pratica dello sci;
-sorpasso: il sorpasso può essere effettuato a monte o a valle, dalla destra o dalla sinistra, ma deve farsi sempre in modo tale da evitare e prevenire le possibili evoluzioni di chi viene sorpassato;
-all’incrocio delle piste ed al momento della partenza: dopo una sosta o all’incrocio delle piste, qualsiasi utente deve assicurasi, a monte e a valle, che può inoltrarsi sulla pista senza pericolo per gli altri e per se stesso;
-sosta: ogni utente deve evitare di fare una sosta nei passaggi stretti o senza visibilità; in caso di caduta deve lasciare la pista il più presto possibile;
-assistenza: qualsiasi persona testimone o attore di un incidente, deve prestare assistenza dando l’allarme; in caso di bisogno e a richiesta degli addetti al Soccorso Piste e/o delle forze di P.S., deve mettersi a loro disposizione;
-identificazione: qualsiasi persona testimone o attore di un incidente, deve far conoscere la sua identità ai membri del Soccorso Piste e/o alle forze di P.S.;
ed inoltre:
-di non percorrere le piste di sci da discesa quindici minuti dopo la chiusura del/degli impianto/i servente/i;
-dovrà evitare di cimentarsi su piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata;
-rispettare le prescrizioni imposte dalla segnaletica posta alle stazioni di partenza/arrivo degli impianti e lungo le piste di sci, adeguando la propria andatura anche in funzione delle indicazioni fornite dalle stessa segnaletica.
-è fatto divieto di ingresso o transito, con qualsiasi mezzo e/o attrezzatura, nelle piste da sci non aperte al pubblico nonché per motivi di sicurezza in una fascia di rispetto di mt. 50 dalle stesse;
-in occasione di allenamenti e/o competizioni è fatto divieto a chiunque, con l’esclusione dei soggetti individuati dall’organizzazione, di oltrepassare le delimitazioni segnalate, sostare o percorrere la pista di gara; i tracciati per allenamenti e/o competizioni sportive dovranno essere dall’organizzazione preventivamente concordati e autorizzati dal gestore;

-è fatto divieto di percorrere le piste di sci, aperte al pubblico, con mezzi diversi dagli sci, monosci e tavole da neve, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti nei casi di necessità e urgenza e, comunque, con l’utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica;
-è fatto divieto di percorrere le piste da sci, aperte al pubblico, a piedi salvo i casi di urgente necessità: chi è costretto a salire o scendere una pista a piedi deve tenersi ai bordi del tracciato prestando attenzione che né lui, né il suo materiale sia un pericolo per gli altri;
-è fatto divieto di risalita delle piste, aperte o chiuse; il gestore potrà a sua discrezione rilasciare specifica autorizzazione; in mancanza di autorizzazione, la risalita delle piste è consentita nei soli casi di urgente necessità e chi è costretto a salire una pista deve tenersi ai bordi del tracciato prestando attenzione che né lui, né il suo materiale sia un pericolo per gli altri;
-in caso di operazioni di bonifica del territorio per la messa in sicurezza delle piste dal pericolo valanghe è fatto divieto l’ingresso nelle aree limitrofe al comprensorio sciistico comunale.

Controlli e sanzioni
La vigilanza sull’osservazione della presente ordinanza e l’irrogazione delle relative sanzioni affidate alle Forze di Polizia, al Corpo Forestale dello Stato e agli operatori di Polizia Locale.
La violazione delle disposizioni sopra riportate è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 20 a € 250.
Per l’applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge 24/11/1981, nr. 689 concernente “modifiche al sistema penale”, da ultimo modificata dal decreto legislativo 30/12/1999 n. 507 “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25/06/1999 n. 205”.

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza al fine dell’esatta osservanza della presente ordinanza;

DISPONE

-L’autorizzazione all’atterraggio dell’elicottero in caso di soccorso su tutto il comprensorio sciistico in caso di necessità;
-Il divieto a recintare durante il periodo invernale appezzamenti di terreno all’interno dei tracciati adibiti a pista da sci ed altresì a piantumare gli stessi con vegetazione non a raso;
-La rimozione della vegetazione arbustiva e ad alto fusto presente sui tracciati adibiti a pista da sci ed altresì nelle aree comprese nel franco minimo di sicurezza;
-La pubblicazione della presente ordinanza:
-Albo Pretorio
-Stazioni di partenza/arrivo impianti funiviari;
-Bacheche Comunali;

DISPONE ALTRESÌ

La notificazione alla Soc. Sciovie Lusentino Moncucco srl - Via Girola n° 20 - Domodossola.

L’invio di copia della presente a:
-Comando C.C. Stazione di Domodossola;
-Comando Guardie di Finanza Domodossola;
-Comando S.A.G.F.;
-Comando Corpo Forestale dello Stato;
-Polizia Municipale.

Domodossola, lì …………………………..


IL SINDACO
Dott. Gian Mauro MOTTINI





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DiscussioneDataAutore
Domobianca07/03/2007 08:08:53Giuseppe
     Re:Domobianca07/03/2007 17:42:38Valter Comaschi
          Re:Re:Domobianca08/03/2007 21:06:57Carlo
     Re:Domobianca09/03/2007 22:10:52Valter Comaschi
          Re:Re:Domobianca10/03/2007 21:20:23bazalesch
               Re:Re:Re:Domobianca13/03/2007 07:42:13Giuseppe
                    Re:Re:Re:Re:Domobianca26/03/2007 09:15:12gianni
     Re:Domobianca30/03/2007 09:56:07Marco
          Re:Re:Domobianca03/04/2007 09:07:16Giuseppe

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